Deliberazione

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati

(Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2017)

 

Art. 1 (Registro)

1. L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei membri della Camera dei deputati presso le sue sedi si informa ai princìpi di pubblicità e di trasparenza. è istituito a tal fine presso l'Ufficio di Presidenza il Registro dei soggetti che svolgono professionalmente attività di rappresentanza di interessi nei confronti dei deputati presso le sedi della Camera (di seguito denominato Registro), di cui alla Regolamentazione adottata dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 26 aprile 2016 (di seguito denominata Regolamentazione). Il Registro è articolato in sezioni.

2. Il Collegio dei deputati Questori (di seguito denominato Collegio) sovrintende alla tenuta del registro, alla sua pubblicazione sul sito internet della Camera e alle procedure di iscrizione e svolge le attività istruttorie e di verifica previste dalla presente delibera.

3. Ai fini della presente disciplina, per attività di rappresentanza di interessi si intende ogni attività svolta nelle sedi della Camera dei deputati professionalmente dai soggetti di cui al paragrafo III della Regolamentazione attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei membri della Camera dei deputati. Non costituiscono attività di rappresentanza di interessi le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.

4. Sono tenuti all'iscrizione nel Registro, ove intendano svolgere presso le sedi della Camera l'attività di cui al comma 3, le organizzazioni sindacali e datoriali, le organizzazioni non governative, le imprese, i gruppi di imprese e le aziende, i soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi di terzi, le associazioni professionali, le associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi, le associazioni di consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, nonché ogni altro soggetto che intenda svolgere la su citata attività, salve in ogni caso le esclusioni di cui al comma 5. La medesima disciplina si applica anche ai parlamentari cessati dal mandato ove intendano svolgere attività di rappresentanza di interessi.

5. Non sono soggetti all'iscrizione le amministrazioni di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità di regolazione e garanzia istituite dalla legge, comunque denominate, le organizzazioni internazionali e sovranazionali, gli agenti diplomatici e i funzionari consolari, i partiti e i movimenti politici e le confessioni religiose.

 

Art. 2 (Modalità di iscrizione)

1. La richiesta di iscrizione e di ogni successiva variazione sono dirette all'Ufficio di Presidenza della Camera in via telematica attraverso il sito internet della Camera.

2. La richiesta contiene:
a) La descrizione dellʹattività di rappresentanza di interessi che il richiedente intende svolgere e l'indicazione, anche sintetica, dei soggetti che intende contattare;
b) in caso di persona fisica, i relativi dati anagrafici, il domicilio professionale e l'autocertificazione del possesso dei seguenti requisiti: avere compiuto la maggiore età; non aver subito, nell'ultimo decennio, condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica o il patrimonio; godere dei diritti civili e non essere stato interdetto dai pubblici uffici;
c) in caso di persona fisica, l'autocertificazione di non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi cariche di governo né aver svolto nel medesimo periodo il mandato parlamentare;
d) in caso di soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, la denominazione e sede, i dati anagrafici delle persone che ne hanno la rappresentanza legale e di quelle che in maniera stabile e costante svolgono per loro conto l'attività di rappresentanza di interessi, con l'indicazione dello specifico rapporto contrattuale che ad esso le lega, nonché, per ciascuna di queste, l'autocertificazione di cui alle lettere b) e c);
e) in caso di soggetti che rappresentino interessi di terzi, l'indicazione del soggetto per conto del quale essi operano e il titolo giuridico che consente l'esercizio dell'attività, con l'indicazione del termine finale dell'attività, ove previsto;
f) il consenso al trattamento dei dati personali ed alla pubblicazione sul sito internet della Camera delle informazioni fornite; nel caso di soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche esso deve essere prestato dalle 3 persone fisiche che ne hanno la rappresentanza legale e da quelle che in maniera stabile e costante svolgono per loro conto l'attività di rappresentanza di interessi;
g) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione delle informazioni e dati medesimi.

3. Il Collegio sovrintende alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione presentata e della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. A tal fine può richiedere ogni altra documentazione integrativa necessaria all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione. Dell'esito della verifica è data notizia al richiedente entro un mese dalla presentazione della richiesta. Ove l'Ufficio di Presidenza, secondo le procedure previste dall'articolo 6, accerti che l'iscrizione di un soggetto è avvenuta sulla base di dichiarazioni false circa la sussistenza dei requisiti, ne dispone la cancellazione dal Registro con divieto di richiedere l'iscrizione per un periodo fino ad un massimo di cinque anni; ove accerti che non sono state comunicate le variazioni di cui al comma 2, lettera g), ne dispone la sospensione dal Registro fino ad un massimo di un anno.

4. Il Registro, contenente per ogni soggetto iscritto i dati di cui al comma 2, è pubblicato sul sito internet della Camera ed è puntualmente aggiornato in relazione alle modifiche successivamente intervenute.

5. Gli iscritti, utilizzando un'apposita applicazione informatica, confermano ogni anno, contestualmente all'invio della relazione annuale di cui all'articolo 5 la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione. Scaduto il termine senza che la conferma sia stata inoltrata, il Collegio dispone la sospensione dell'iscrizione fino a quando la dichiarazione non sia prodotta, purché al massimo entro tre mesi. Ove anche tale ultimo termine decorra inutilmente, il Collegio dispone la cancellazione dal Registro. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 2, lettera g), l'adempimento di cui al primo periodo del presente comma non è richiesto alle organizzazioni sindacali e datoriali sottoscrittrici di contratti collettivi nazionali di lavoro, per le quali, permanendo i requisiti richiesti, l'iscrizione al Registro dura l'intera legislatura.

6. Ove venga meno il titolo giuridico di cui al comma 2, lettera e), il Collegio dispone la sospensione dallʹiscrizione nel Registro. L'iscrizione è di nuovo operativa non appena è comunicato un nuovo titolo giuridico.

7. Ove venga meno uno dei requisiti il cui possesso è oggetto dell'autocertificazione di cui al comma 2, lettere b), c) e d), il Collegio dispone la cancellazione dal Registro.

8. Il Collegio, su segnalazione di un deputato o di terzi ovvero anche d'ufficio, può svolgere gli adempimenti istruttori ritenuti necessari ai fini di cui ai commi 6, primo periodo, e 7, ivi comprese l'audizione dell'interessato e la richiesta di trasmissione di elementi informativi scritti. Tali adempimenti devono concludersi comunque, di norma, entro il termine di un mese dalla 4 segnalazione o dalla data in cui ha avuto conoscenza del venir meno del suddetto requisito.

9. Le decisioni del Collegio di cui ai commi 6, primo periodo, e 7 sono comunicate agli interessati, che possono presentare ricorso all'Ufficio di Presidenza entro dieci giorni.

 

Art. 3 (Modalità di accesso e circolazione nelle sedi della Camera)

1. I soggetti iscritti al Registro e i relativi rappresentanti sono tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti nella Regolamentazione, nella presente delibera e nelle ulteriori disposizioni applicative, nonché di ogni altra prescrizione stabilita in generale per i soggetti estranei alla Camera. Essi devono comunque astenersi da qualunque comportamento idoneo a turbare l'ordinato svolgimento dei lavori della Camera e dei suoi organi ovvero lesivo del prestigio e del decoro della Camera e delle Istituzioni; in caso di violazione dell'obbligo di astenersi da tali comportamenti, possono essere immediatamente allontanati dalle sedi della Camera, salva l'eventuale applicazione di sanzioni ai sensi dell'articolo 6.

2. Ai soggetti iscritti nel Registro è rilasciato, entro venti giorni dall'iscrizione, un titolo di accesso alle sedi della Camera, di durata annuale. Ogni eventuale altro titolo permanente di accesso, rilasciato sulla base delle disposizioni previgenti, di cui sia in possesso un iscritto al Registro cessa di avere validità contestualmente al rilascio del nuovo titolo. Le eventuali autorizzazioni permanenti di accesso alle sedi della Camera già rilasciate sulla base delle disposizioni previgenti ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che non abbiano richiesto l'iscrizione al Registro, cessano comunque di avere validità decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. In caso di cancellazione o sospensione dal Registro, il titolo di accesso rilasciato ai sensi della presente delibera è, rispettivamente, annullato o sospeso.

3. Il Comitato per la sicurezza definisce le modalità tecniche per consentire la tracciatura elettronica degli ingressi presso le sedi della Camera dei soggetti iscritti al Registro.

4. Agli iscritti al Registro diversi dalle persone fisiche possono essere rilasciate non più di due autorizzazioni di accesso alle sedi della Camera, ciascuna nominativamente intestata ad una delle persone che in maniera stabile e costante svolgono per loro conto l'attività. Tale limite numerico è raddoppiato con riferimento alle organizzazioni sindacali e datoriali sottoscrittrici di contratti collettivi nazionali di lavoro.

5. E' escluso l'accesso degli iscritti al Registro al Transatlantico e agli spazi antistanti le aule delle Commissioni e degli altri organi parlamentari durante lo svolgimento dei rispettivi lavori.

 

Art. 4 (Locali e attrezzature)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, agli iscritti nel Registro è riservato un apposito locale dotato di attrezzature informatiche. Tale locale è predisposto per consentire di seguire lo svolgimento dei lavori parlamentari attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, il canale satellitare e la web‐tv.

2. In sede di prima applicazione, ed in via sperimentale, il locale di cui al comma 1 è reso disponibile in occasione dell'esame di provvedimenti di particolare rilievo, secondo modalità disciplinate dal Collegio.

 

Art. 5 (Relazioni annuali)

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i soggetti iscritti al Registro presentano all'Ufficio di Presidenza, sulla base di un apposito modello standard, la relazione periodica di cui al paragrafo IV della Regolamentazione relativa all'attività di rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente. Ove sia iscritto un soggetto giuridico diverso da persona fisica, è presentata una relazione unitaria. Contestualmente alla presentazione della relazione annuale, i soggetti iscritti al Registro confermano, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione.

2. Il modello standard di cui al comma 1, predisposto dal Collegio sulla base dei contenuti indicati dal paragrafo IV, primo periodo, della Regolamentazione, è approvato dall'Ufficio di Presidenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.

3. Il Collegio:
a) verifica la completezza formale di ciascuna relazione;
b) in caso di evidente incompletezza o contraddittorietà o di palesi
incongruenze può chiedere ulteriori dati e informazioni, con l'indicazione del termine entro il quale tali integrazioni devono pervenire; c) riferisce l'esito delle sue verifiche all'Ufficio di Presidenza.

4. All'esito positivo dell'attività di verifica di cui al comma 3 le relazioni sono tempestivamente pubblicate sul sito internet della Camera; in caso di permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione, è contestualmente rinnovato per un anno il titolo di accesso di cui all'articolo 3, comma 2.

5. Ove una relazione dia conto di contatti con uno o più deputati nominativamente indicati, il Collegio, prima della sua pubblicazione, ne informa i deputati citati affinché possano prenderne visione e trasmettere al Collegio, entro quindici giorni dalla data della comunicazione, eventuali 6 osservazioni o precisazioni in forma scritta. Tali osservazioni e precisazioni, su richiesta del deputato, sono pubblicate in allegato alla relazione.

6. L'elenco degli iscritti che non hanno tempestivamente presentato la relazione è pubblicato sul sito internet della Camera. A ciascuno di essi il Collegio invia una diffida ad adempiere entro i successivi dieci giorni. Qualora il ritardo sia dovuto ad un motivo giustificato, il Collegio invita a provvedere entro un nuovo termine comunque non superiore a un mese. Nelle more il Collegio dispone la sospensione dall'iscrizione al Registro.

7. Scaduti invano i termini di cui al comma 6 ovvero qualora nella relazione siano contenute informazioni false ovvero qualora non siano forniti, entro il termine di cui al comma 3, lettera b), i dati e le informazioni richiesti, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio, delibera la cancellazione dal Registro con divieto di richiedere l'iscrizione per un periodo fino ad un massimo di cinque anni.

 

Art. 6 (Sanzioni)

1. Fatte salve diverse specifiche previsioni, la violazione degli obblighi di cui alla presente delibera comporta la cancellazione dal Registro con divieto di richiedere l'iscrizione per un periodo fino a cinque anni ovvero la sospensione dall'iscrizione al Registro per un periodo fino a un anno. Le medesime sanzioni sono applicabili alle persone fisiche indicate all'articolo 2, comma 2, lettera d), ove ne sia accertata la responsabilità individuale.

2. Le sanzioni sono irrogate dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio, che svolge a tal fine gli opportuni accertamenti, ivi compresa, se la ritiene necessaria, l'audizione del soggetto iscritto al Registro cui sono riferibili gli atti e i comportamenti oggetto di accertamento. In ogni caso, dell'avvio degli accertamenti, su segnalazione di un deputato o di terzi ovvero anche d'ufficio, è data notizia all'interessato, che può presentare memorie o scritti difensivi.

3. Il Collegio svolge l'istruttoria di cui al comma 2 di norma nel termine di due mesi.

4. Delle sanzioni irrogate è assicurata la pubblicità sul sito internet della Camera per un periodo corrispondente alla loro durata.

5. Ai soggetti non iscritti nel Registro che risultino ad altro titolo in possesso di autorizzazioni permanenti di accesso alle sedi della Camera è vietato lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi nei confronti dei membri della Camera dei deputati. La violazione del divieto di cui al presente comma è sanzionata dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio, con la sospensione o, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione permanente di accesso.

 

Art. 7 (Entrata in vigore)

1. La presente delibera è pubblicata sul sito internet della Camera ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua approvazione.

2. Decorso un anno dalla data di cui al comma 1 nonché, successivamente, con cadenza biennale, il Collegio riferisce all'Ufficio di Presidenza sull'attuazione della disciplina contenuta nella presente delibera, con particolare riferimento al funzionamento del Registro, proponendo altresì le eventuali modifiche che esso ritenga necessarie.