Regolamento

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DI INTERESSI NELLE SEDI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 26 aprile 2016

 

I (Registro dei soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi)

L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei membri della Camera dei deputati presso le sue sedi si informa ai princìpi di pubblicità e di trasparenza. E' istituito a tal fine presso l'Ufficio di Presidenza un registro dei soggetti che svolgono professionalmente attività di rappresentanza di interessi nei confronti dei deputati. Il registro è pubblicato sul sito internet della Camera ed è puntualmente aggiornato in relazione alle modifiche intervenute.

II (Definizione dell'attività di rappresentanza di interessi)

Ai fini della presente disciplina, per attività di rappresentanza di interessi si intende ogni attività svolta nelle sedi della Camera dei deputati professionalmente dai soggetti di cui al paragrafo III attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei membri della Camera dei deputati. Non costituiscono attività di rappresentanza di interessi le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.

III (Iscrizione nel registro dell'attività di rappresentanza di interessi)

Chiunque intenda svolgere attività di rappresentanza di interessi, promuovendo nei confronti dei deputati nelle sedi della Camera interessi leciti, suoi o di altro soggetto che intende rappresentare, deve chiedere l'iscrizione nell'apposito registro indicando:
a) in caso di persone fisiche, i dati anagrafici e il domicilio professionale;
b) se l'attività di rappresentanza d'interessi è svolta da un soggetto giuridico diverso da una persona fisica, la denominazione e la sede, nonché i dati anagrafici delle persone che in maniera stabile e costante svolgono per loro conto tale attività e lo specifico rapporto contrattuale che ad esse le lega;
c) la descrizione dell'attività di rappresentanza di interessi che si intende svolgere;
d) i soggetti che si intendono contattare.

Qualora l'attività sia intesa a perseguire interessi di terzi, deve essere indicato il titolare di interessi per conto del quale il soggetto che intende iscriversi al registro opera e il titolo giuridico che consente l'esercizio dell'attività, con l'indicazione del termine finale, ove previsto.

Per l'iscrizione nel registro il soggetto richiedente deve:
a) avere compiuto la maggiore età;
b) non aver subito, nell'ultimo decennio, condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica o il patrimonio;
c) godere dei diritti civili e non essere stato interdetto dai pubblici uffici;
d) non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi cariche di governo né aver svolto il mandato parlamentare.
La medesima disciplina si applica anche ai parlamentari cessati dal mandato ove intendano svolgere attività di rappresentanza di interessi.

Per i soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche i requisiti di cui al terzo comma, lettere a), b), c) e d), devono essere posseduti dalle persone fisiche indicate alla lettera b) del primo comma. Le ulteriori disposizioni relative all'iscrizione e alla tenuta del registro nonché alle modalità di accesso alla Camera dei deputati dei soggetti iscritti nel registro e all'eventuale individuazione di locali e attrezzature per favorire l'esplicazione della loro attività sono stabilite dall'Ufficio di presidenza della Camera e pubblicate sul sito internet della Camera. L'Ufficio di Presidenza disciplina altresì la sospensione dall'iscrizione dal registro nel caso in cui venga meno il titolo giuridico che consente l'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi nell'ipotesi di cui al secondo comma e la cancellazione dal registro quando vengano meno i requisiti di cui alle lettere b), c) e d) del terzo comma.

IV (Relazioni periodiche)

Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli iscritti nel registro sono obbligati a presentare alla Camera una relazione sull'attività di rappresentanza di interessi svolta nell'anno, che dia conto dei contatti effettivamente posti in essere, degli obiettivi perseguiti e dei soggetti nel cui interesse l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute, nonché dei dipendenti o collaboratori che hanno partecipato all'attività. Ove sia iscritto un soggetto giuridico diverso da persona fisica, è presentata una relazione unitaria. L'Ufficio di presidenza della Camera, secondo modalità e criteri da esso stesso stabiliti, può disporre verifiche sulle relazioni presentate dai soggetti esercenti l'attività di rappresentanza di interessi iscritti nel registro, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati e informazioni in merito. Le relazioni sono tempestivamente pubblicate sul sito internet della Camera.

V (Sanzioni)

In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente testo e delle altre disposizioni adottate nella materia dall'Ufficio di Presidenza si applicano le sanzioni della sospensione o della cancellazione dal registro, graduate dall'Ufficio di Presidenza in relazione alla gravità delle infrazioni, secondo procedure e modalità stabilite dallo stesso Ufficio di Presidenza Della mancata osservanza delle disposizioni del presente testo e della irrogazione delle sanzioni è assicurata la pubblicità sul sito internet della Camera.